Lo statuto


ART. 1. COSTITUZIONE.
Si è costituita con sede in via Rasella 6, 00187 Roma un'associazione che assume la denominazione di “Associazione di promozione sociale DYLANDOGOFILI – Collezionisti Dylan Dog dal 2003”, di seguito “DYLANDOGOFILI”. L’attività dell’associazione sarà svolta prevalentemente per il tramite del sito www.dylandogofili.com quale luogo privilegiato per la circolazione delle informazioni.
ART. 2. ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE.
L'Associazione svolge attività di promozione sociale nell’ambito fumettistico con attenzione prevalente al personaggio di Dylan Dog, senza finalità di lucro.
ART. 3. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono compiti dell'Associazione:
  1. la raccolta di tutto il materiale inerente al personaggio di Dylan Dog realizzato su autorizzazione dell’avente diritto al fine di creare l’unico e più grande catalogo/database sul personaggio;
  2. la realizzazione di aggiornamenti ed articoli sulle iniziative passate, presenti e future inerenti al personaggio di Dylan Dog in forma cartacea oppure aggiornando il sito www.dylandogofili.com al quale si appoggia l’associazione e che costituisce un luogo di incontro, di dibattito e di scambio di informazioni tra gli utenti sui temi di interesse dell’associazione;
  3. l’organizzazione di raduni ed altri eventi, anche col sostegno di fondi pubblici, quali mostre, incontri con i disegnatori e qualsiasi altro evento che abbia a che fare con il personaggio di Dylan Dog, con la possibilità di creare, per l’occasione, materiale da distribuirsi, a pagamento e non, a tutti i partecipanti;
  4. la possibilità, per i soli iscritti all’associazione, di partecipare ad ordini collettivi, realizzati tramite l’associazione, di materiale prodotto dalle aziende licenziatarie al fine di ottenere un prezzo migliore;
  5. la realizzazione di materiale esclusivo per tutti i soci dell’Associazione di promozione sociale DYLANDOGOFILI – Collezionisti Dylan Dog dal 2003;
  6. la pubblicazione di un periodico di informazione e di resoconto dell’attività associativa;
  7. la partecipazione ad eventi fieristici e mostre mercato in cui potersi incontrare con gli associati, distribuire i prodotti dell’associazione e la vendita di materiale di esclusiva proprietà degli associati.
ART. 4. ASSOCIATI.
Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.
ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza ed indirizzo posta elettronica (se posseduto)
  2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  3. pagare la quota annuale di iscrizione.
ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.
La presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento della quota unica di iscrizione di cui all’art.5 danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.
ART. 7. SERVIZI AI SOCI.
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Eventuali prodotti realizzati o eventi organizzati potranno richiedere il versamento di un’ulteriore contributo una tantum.
ART. 8. DOVERI DEI SOCI.
I soci sono tenuti:
  1. al pagamento della tessera sociale;
  2. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
ART. 9. RIMOZIONI DEI SOCI.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando pongano in essere comportamenti contrari ai fini dell’associazione DYLANDOGOFILI;
  2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri;
  4. Altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività dell’associazione DYLANDOGOFILI.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
ART. 10. PATRIMONI.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
  1. dalle quote e contributi dei soci;
  2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  3. donazioni o elargizioni a titolo di liberalità da parte di privati.
E’assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di DYLANDOGOFILI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 11. SOMME VERSATE.
Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.
ART. 12. RESIDUO BILANCIO.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
ART. 13. ASSEMBLEE DEI SOCI.
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto, in qualsiasi formato cartaceo o elettronico, ad ogni socio.
ART. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA.
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :
  1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  2. procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
  3. elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
  4. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  5. approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
  6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ART. 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L'assemblea straordinaria è convocata:
  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 16. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.
ART. 17. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.
ART. 18. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
ART. 19. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica tre anni.
ART. 20. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Ogni tre anni l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 21. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.
ART. 22. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.
ART. 23. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.
ART. 24. DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo deve:
  1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
  2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  3. redigere i bilanci;
  4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
  5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  6. formulare il regolamento interno dell'Associazione;
  7. deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  8. favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.
ART. 25. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.
In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
ART. 26. DECISIONI ASSEMBLEARI.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 27. CARICHE SOCIALI.
Le cariche sociali non sono retribuite.